Sistemi fotovoltaici

Il Conto Energia disciplina il sistema di incentivi di cui beneficiano gli impianti fotovoltaici, come indica la tabella qui riportata:

  Settembre 2011 Ottobre 2011 Novembre 2011 Dicembre 2011
  Impianti sugli edifici Altri impianti Impianti sugli edifici Altri impianti Impianti sugli edifici Altri impianti Impianti sugli edifici Altri impianti
  €//kWh €//kWh €//kWh €//kWh €//kWh €//kWh €//kWh €//kWh

1≤P≤3       

0,361 0,316 0,345 0,302 0,320 0,281 0,298 0,261
3<P≤20 0,325 0,289 0,310 0,276 0,288 0,256 0,268 0,238
20<P≤200 0,307 0,271 0,293 0,258 0,272 0,240 0,253 0,224
200<P≤1000 0,298 0,245 0,285 0,233 0,265 0,210 0,246 0,189
1000<P≤5000  0,278 0,243 0,256 0,223 0,233 0,201 0,212 0,181
P>5000 0,264 0,231 0,243 0,212 0,221 0,191 0,199 0,172

e quella qui riportata

  1°sem.2012 2°sem. 2012
  Impianti sugli edifici Altri impianti Impianti sugli edifici Altri impianti
  €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh
1≤P≤3 0,274 0,240 0,252 0,221
3<P≤20 0,247 0,219 0,227 0,202
20<P≤200 0,233 0,206 0,214 0,189
200<P≤1000 0,224 0,172 0,202 0,189
1000<P≤5000 0,182 0,156 0,164 0,140
P>5000 0,171 0,148 0,154 0,133


Il decreto indica inoltre le condizioni per aumentare le tariffe incentivanti:

- Beneficiano delle tariffe: persone fisiche, persone giuridiche, soggetti pubblici, condomini di unità abitative e/o di edifici. - Le tariffe sono identificate a seconda della potenza e del tipo di installazione. - La tariffa è garantita dall’entrata in esercizio dell’impianto per una durata di 20 anni. - Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva - Fino a potenze di 200KW ci si può avvalere dello scambio sul posto. - Non è sottoposta ad imposta l’energia elettrica prodotta da impianti con potenza inferiore ai 20KW. - La tariffa può beneficiare di un premio aggiuntivo in caso di certificazioni energetiche, sostituzione di amianto, riduzione dei consumi. - La tariffa aumenta del 5% se l'impianto è ubicato in zone classificate come industriali, cave, discariche esaurite, siti contaminati o se sorge in piccoli Comuni con meno di 5000 abitanti. - La tariffa aumenta di 5 centesimi di euro se l'impianto è installato in sostituzione di coperture contenenti amianto. - La tariffa aumenta del 10% se non meno del 60% dei componenti dell'impianto sono prodotti all'interno dell'Unione Europea. - Le tariffe incentivanti non sono cumulabili. - Accedono alle tariffe tutti gli impianti che non hanno beneficiato in passato di finanziamenti o di altre agevolazioni. - L’obiettivo nazionale è di raggiungere una potenza installata di 9770 MW entro il 2016.

 

L’Officina elettrica

Tutti gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20KW (o superiori ai 30KW in caso di ubicazione in territori montani) devono obbligatoriamente essere dichiarati come Officina elettrica.

Ciò sgnifica che il soggetto titolare dell’impianto ne farà denuncia all’Ufficio Tecnico di Fnanza.

I recapiti dell’Uffico Tecnico di Finanza sono indicati sul sito dell’Agenzia delle dogane: nell’ufficio di competenza territoriale, sarà possibile richiedere la modulistica di denuncia e i relativi costi, mentre gli aspetti di gestione dell’officina e quelli fiscali andranno approfonditi e valutati con il proprio commercialista. L’Ufficio Tecnico di Finanza esegue i controlli previsti e la verifica degli impianti e rilascia la licenza di esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale.

L’apertura di officina elettrica comporta, oltre al pagamento del diritto annuale, obblighi fiscali dichiarativi e di versamento (Addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica). L’ energia prodotta da fonti rinnovabili non è sottoposta ad imposta erariale sui consumi (legge 133/99 e legge 338/00), ma solo ad addizionale provinciale (aliquota pari a 0,01136 euro/kwh) pagata solo sull’energia consumata. Il produttore di energia elettrica che opera in regime di cessione non è invece tenuto a pagare l’imposta erariale e nemmeno l’addizionale provinciale sull’energia prodotta. L’energia ceduta viene invece pagata ad es. dal gestore locale della rete cui è collegato l’impianto (se ad esso si fa domanda di ritiro di energia prodotta – si veda l’informativa sul ritiro energia), e risulta pertanto venduta.

I proventi della vendita di energia sono soggetti al pagamento delle imposte dirette come ricavo: IRAP (imposta regionale su attività produttiva), IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), IRES (imposta sul reddito di società o ente commerciale). Per quanto riguarda l’incentivo sull’energia elettrica prodotta erogato dal GSE anch’esso è soggetto al pagamento delle imposte dirette (IRAP, IRPEF e IRES) però come contributo in conto esercizio. Carateristiche dei contatori UTF I contatori di energia devono essere ad uso fiscale, cioè:

- devono essere accompagnati da certificato rilasciato ad uso UTF, a seguito di adeguate verifiche di laboratorio effettuate da laboratorio autorizzato;

- devono essere, una volta installati, verificabili, tarabili e sigillabili sul posto, sempre a cura di un laboratorio autorizzato e alla presenza del cliente e di un tecnico UTF;

- le verifiche e le prove sul posto devono essere eseguite ad impianto funzionante e devono essere ripetute ogni 3 anni per contatori di tipo statico ed ogni 5 anni per contatori ad induzione.

- l’esecuzione delle operazioni sopra indicate sono attestate dal rilascio da parte del laboratorio autorizzato di un ulteriore certificato di prova e suggelamento e da parte del tecnico UTF di un verbale di verifica. Su tutti i certificati ad uso UTF deve essere apposta una marca da bollo da 16,42 € (acquistabile in tabaccheria ed apposta anche dal cliente stesso).

- i contatori fiscali che devono essere installati nel caso di officina elettrica sono teoricamente due: contatore a valle dell’inverter per la contabilizzazione dell’energia totale prodotta dall’impianto (denominato M2) e il contatore di cessione dell’energia alla rete elettrica (denominato M1).

- in realtà a seconda dell’UTF di zona è possibile che il contatore di cessione (M1) se posato da gestore locale della rete non venga né tarato né sigillato, ed UTF consideri come garante lo stesso gestore locale della rete.

In questi casi il contatore di cessione non deve essere neppure accompagnato da certificato UTF (questi sono però casi particolari da verificare di volta in volta).

 

Scambio sul posto

Lo scambio sul posto (Del. AEEG n. 74/08) è un servizio che viene erogato dal GSE dal 1° Gennaio 2009 su istanza degli interessati.

Consente all’utente che abbia la titolarità o la disponibilità di un impianto, la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Sono interessati a proporre istanza al GSE coloro nella cui disponibilità o titolarità vi sia uno o più impianti:

- alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;

- alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW (se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007);

- di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.

 

Integrazione architetturale

Le soluzioni sono molteplici: sia su tetto che mediante pensilina appositamente studiata e pregevole dal punto di vista estetico.

Integrare architettonicamente un impianto fotovoltaico significa ottenre un impatto estetico migliore, una copertura su misura e meno onerosa (specialmente se si tratta di un fabbricato in costruzione) e la tariffa incentivante più alta. Oltre naturalmente ad avere la possibilità di realizzare un sistema architettonico ed energetico altamente efficiente ed innovativo.